Corso formazione e informazione lavoratori sui rischi specifici
Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08
L’informazione dei lavoratori
L’art.36 del Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (D.lgs.81/08) fissa gli obblighi del Datore di Lavoro in merito all’informazione dei lavoratori.
Questi ultimi devono essere informati:
- sui rischi riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro cui sono esposti durante lo svolgimento della propria mansione e su quelli generici della loro azienda;
- sulle procedure che devo essere messe in atto in caso di emergenza (primo soccorso, antincendio, fuga di gas, blackout aziendale, ecc.);
- sulle persone incaricate all’antincendio e al primo soccorso (sono sempre lavoratori interni all’azienda o il datore di lavoro, in base ai casi stabiliti dalla normativa);
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), e del Medico Competente aziendale incaricato per effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- sui possibili danni alla salute e alla sicurezza derivanti dall’attività svolta (dovuti ad esempio al contatto con sostanze chimiche pericolose);
- sulla normativa di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione che l’azienda ha deciso di adottare.
Ogni lavoratore appartenente a qualsiasi settore aziendale, la cui definizione è riportata precisamente all’art. 2 del D.lgs.81/2008 deve essere sottoposto a formazione.
Nello specifico, il Testo Unico sulla sicurezza considera le seguenti figure da formare:
- Il lavoratore, che è colui che indipendentemente dal tipo di contratto con l’azienda (part time, full time, apprendistato, determinato, indeterminato, ecc.), esercita la propria mansione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, per il settore pubblico o privato, anche senza una diretta retribuzione in termini monetari (sono compresi quelli che prestano il loro servizio semplicemente al fine dell’apprendimento di un mestiere); non sono inclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, quali ad esempio badanti, baby sitter, e personale delle pulizie. Dovranno seguire appositi corsi di formazione per lavoratori.
- Il Preposto, cioè chi, in base a specifiche competenze sul settore dell’azienda d’appartenenza e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, svolge attività di vigilanza sullo svolgimento dell’attività lavorativa, assicurando che vengano messe in pratica e dunque rispettati gli obblighi impartiti da parte del Datore di lavoro; viene dunque effettuato un controllo sulla corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitato un importante potere di iniziativa.
- Il Dirigente è invece colui che mette in atto tutto ciò che dice il Datore di Lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su quest’ultima.
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è infine il lavoratore scelto sula base di un’elezione da parte dei lavoratori stessi, con lo scopo di rappresentarli per qualsiasi questione e problema inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori.